Norme ed Enti preposti
Quali sono, oltre alla coppia genitoriale, le figure istituzionali che entrano a far parte del processo di adozione? Passiano schematizzare la risposta nel modo seguente:
- La Commissione per le Adozioni Internazionali
- I Tribunali per i minorenni
- Le Regioni
- I Servizi sociali degli Enti Locali
- Gli Enti autorizzati
Commissione per le Adozioni internazionali
Autorità centrale italiana per l'adozione internazionale
La Commissione per le adozioni internazionali garantisce che le adozioni di bambini stranieri avvengano nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. La Commissione, istituita a tutela dei minori stranieri e delle aspiranti famiglie adottive, rappresenta l'Autorità Centrale Italiana per l'applicazione della Convenzione de L'Aja. (www.commissioneadozioni.it)
I Tribunali per i minorenni
Con la legge n. 476/1998 le competenze dei tribunali per i minorenni in materia di adozione internazionale si sono sensibilmente ridotte perché i compiti di controllo sono stati trasferiti alla Commissione. Il loro ruolo resta, comunque, ancora molto rilevante. Ai tribunali per i minorenni sono infatti attribuite le seguenti competenze:
- Ricevere e protocollare la "dichiarazione di disponibilità" della coppia aspirante all'adozione internazionale;
- Trasmettere tale dichiarazione, entro 15 giorni dalla sua ricezione, ai servizi dell'ente locale;
- Disporre gli opportuni approfondimenti, ove ritenuti necessari ai fini della valutazione delle competenze genitoriali degli aspiranti all'adozione;
- Convocare gli aspiranti all’adozione per sentirli in merito alla loro disponibilità e verificarne le capacità educativo - assistenziali;
- Dichiarare con decreto - entro i due mesi dalla ricezione della relazione dei servizi sociali la sussistenza o meno delle competenze effettive in capo alla coppia dichiaratasi disponibile ad adottare;
- Trasmettere il decreto di idoneità alla Commissione per le Adozioni Internazionali;
- Controllare ulteriormente la documentazione trasmessa dalla Commissione e conseguentemente ordinare la trascrizione della sentenza straniera se pervenuta da paese Aja; dichiararla efficace in Italia come affidamento preadottivo se proveniente da paese non Aja che non conosce l'adozione legittimante e quindi - decorso l'anno, dichiarare l'adozione ed avviare la trascrizione.
Le Regioni
Le Regioni devono vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio, verificando che i loro interventi siano adeguati a rispondere ai compiti dalla normativa in vigore.
I Servizi degli Enti locali
La nuova legge attribuisce compiti molto importanti ai Servizi socio-assistenziali dell'Ente Locale, che devono svolgere i seguenti compiti:
- fornire informazioni sull’adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulla loro funzione, nonché sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà (ad esempio: sostegno a distanza);
- curare la preparazione degli aspiranti all’adozione, aiutandoli a scoprire le loro risorse e le motivazioni profonde della richiesta adottiva,
- acquisire elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sulla loro attitudine a farsi carico di un’adozione internazionale, sulle eventuali caratteristiche particolari del o dei minori che sarebbero in grado di accogliere;
- acquisire ogni altro elemento utile affinché il tribunale per i minorenni possa valutare la loro idoneità all’adozione internazionale.
- Gli Enti autorizzati
Il giudizio definitivo sulla coppia genitoriale ai fini del rilascio del certificato di idoneità alla adozione spetta comunque sempre al Tribunale per i Minorenni.
Enti autorizzati
Informano, formano, affiancano i futuri genitori adottivi nel percorso dell'adozione internazionale e curano lo svolgimento all'estero delle procedure necessarie per realizzare l'adozione; assistendoli davanti all'Autorità Straniera e sostenendoli nel percorso post-adozione.
La legge 476/98 ha reso obbligatorio l'intervento dell'ente autorizzato in tutte le procedure di adozione internazionale, modificando la precedente disciplina che permetteva, invece, di rivolgersi anche direttamente alle autorità straniere. I compiti degli enti autorizzati sono regolati dalla legge sull'adozione (art.31). L'ente che ha ricevuto l'incarico deve prima di tutto informare gli aspiranti adottanti sulle procedure che inizierà e sulle concrete prospettive di adozione nel paese che gli stessi hanno scelto. Deve poi trasmettere alle autorità straniere la loro dichiarazione di disponibilità all'adozione, unitamente al decreto di idoneità e alla relazione dei servizi sociosanitari, e attendere di ricevere da quelle autorità la proposta di abbinamento con un determinato bambino/i . L'Autorità straniera fa la proposta all'ente che la comunica agli aspiranti genitori adottivi. L’ Ente autorizzato , da parte propria , comunica all'Autorità straniera la propria adesione alla proposta fatta ai coniugi, i quali hanno consentito all'abbinamento, ed assiste questi ultimi in tutte le attività da svolgere nel paese straniero Ottenuto il provvedimento di autorizzazione all'ingresso, l'ente vigila sulle modalità di trasferimento del bambino in Italia, dove questo arriverà in compagnia dei genitori adottivi. Una volta che il bambino è giunto in Italia, i servizi degli enti locali assistono e aiutano, se richiesti, gli adottanti ed il minore. Devono in ogni caso riferire al Tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà. L'ente autorizzato resta un punto di riferimento importante ed è tenuto a svolgere le relazioni post-adozione da mandare all'autorità straniera.
Per poter svolgere la loro attività, tutti gli organismi che si occupano di procedure di adozione internazionale devono essere in possesso di un'apposita autorizzazione governativa. Per questo vengono chiamati enti autorizzati. L'autorizzazione viene rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali previo accertamento del possesso dei requisiti di legge, vale a dire che:
-siano diretti da persone qualificate ed in possesso di idonee qualità morali;
-dispongano di un'adeguata struttura organizzativa;
-non abbiano fini di lucro;
-non operino discriminazioni ideologiche o religiose;
-si impegnino a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia nei paesi d'origine;
-abbiano sede legale in Italia.
Il 31 ottobre 2000 è stato pubblicato il primo albo degli enti autorizzati. L'Albo viene periodicamente aggiornato sul sito www.commissioneadozioni.it